Lo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Magarò si impegna a rispettare
il codice deontologico forense, in particolare l'art. 17 che si riporta
integralmente di seguito:
Disciplinata l'apertura di siti
internet e la consulenza on line
Cauta apertura alla pubblicità per gli avvocati
(Modifiche al codice deontologico forense
26.10.2002)
Il Consiglio Nazionale Forense ha dettato il 26 ottobre 2002 nuove
regole deontologiche che gli avvocati devono osservare nello svolgimento
dell’attività professionale mediante l’impiego dei moderni strumenti
informatici nel rispetto della dignità e del decoro della professione e
degli obblighi di segretezza e di riservatezza. In particolare,
l’attenzione è stata rivolta all’apertura di siti internet e alla
consulenza on line. Così è stato stabilito che è possibile fornire
informazioni sull’attività professionale mediante l’apertura di siti
web, purché propri dell’avvocato o di studi legali associati o di
società di avvocati, nei limiti della informazione, previa segnalazione
al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti
l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio
dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni. È consentita, inoltre,
l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l'offerta di
consulenza, previa indicazione dei dati anagrafici, della partita iva e
del consiglio dell’ordine di appartenenza. L’avvocato deve, altresì,
impegnarsi espressamente al rispetto del codice deontologico, con la
riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per
consentirne il reperimento o la consultazione, nonché indicare le
vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.
Resta, comunque, vietato l'utilizzo dei seguenti mezzi di divulgazione:
i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio); i giornali
(quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere; i mezzi
di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli
o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in
luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle
auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni
pubblicitari, testimonial, e così via); le sponsorizzazioni; le
telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente
richieste; l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e
consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi. Inoltre, continua ad
essere vietata, tra l'altro, l'indicazione dei nomi dei clienti; dei
prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la
prima consultazione è gratuita); le percentuali delle cause vinte o
l’esaltazione dei meriti; il fatturato individuale o dello studio.
17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti: - i mezzi ordinari (carta da lettere,
biglietti da visita, targhe); - le brochures informative (opuscoli,
circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (è da
escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire
risposte prepagate); - gli annuari professionali, le rubriche, le
riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni
giuridiche (ad es. con - l’aggiornamento delle leggi e della
giurisprudenza); - i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito
dall’articolo 18 del codice deontologico forense); - i siti web e le
reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi
legali associati o di società di avvocati, nei limiti della
informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con
riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla
segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati: - i mezzi televisivi e radiofonici
(televisione e radio); - i giornali (quotidiani e periodici) e gli
annunci pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di
opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in
luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle
auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni
pubblicitari, testimonial, e così via); - le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste; - l’utilizzazione di Internet per offerta di
servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal
Consiglio dell’Ordine (in relazione alla modalità e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati: - i
dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono
e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione
del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri
pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo
alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale
esercitata); - le informazioni dello studio (composizione, nome dei
fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli
addetti, sedi secondarie, orari di apertura); - l’indicazione di un
logo; - l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare
presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione
in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del
campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del
sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti
obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio
dell’ordine di appartenenza; - impegno espressamente dichiarato al
rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero
con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la
consultazione; - indicazione della persona responsabile; -
specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con
copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei
massimali; - indicazione delle vigenti tariffe professionali per la
determinazione dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone; - i nomi dei clienti (il
divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti); -
le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio
che la prima consultazione è gratuita); - le percentuali delle cause
vinte o l’esaltazione dei meriti; - il fatturato individuale o dello
studio; - le promesse di recupero; - l’offerta comunque di servizi (in
relazione a quanto disposto dall’articolo 19 del codice deontologico).
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